• PER CERCARE NEL SITO

Vasto, si aggiornano gli albi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello

IL SINDACO
Visto l’art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall’art. 3 della legge 5
maggio 1952, n. 405, relativa al riordinamento dei giudizi di Assise, contenente norme per
l’aggiornamento degli Albi definitivi dei Giudici Popolari;
Vista la legge 27 dicembre 1956, n.1441, sulla partecipazione delle donne
all’amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise di Appello;
INVITA
tutti coloro che – non essendo iscritti negli Albi definitivi dei Giudici popolari – siano in possesso
dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951 n. 287 e non si trovino nelle
condizioni di cui all’art. 12 della stessa legge, a chiedere l’iscrizione negli elenchi integrativi dei
Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello.
Le domande per conseguire le iscrizioni suddette devono essere presentate a questo Comune
entro il 31 luglio p.v.
I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo, per l’iscrizione nell’elenco
dei Giudici popolari di Corte d’Assise, e titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di
qualsiasi tipo, per l’iscrizione nell’elenco dei Giudici Popolari di Corte di Assise di Appello.
La domanda dovrà essere redatta su appositi moduli disponibili presso l’Ufficio Elettorale comunale
oppure da scaricare sul sito del Comune di Vasto: www.comune.vasto.ch.it.
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’Ufficio Elettorale: tel. 0873309337 e-mail:
n.paganelli@comune.vasto.ch.it.
Dalla Residenza comunale, lì 3 Aprile 2017

IL SINDACO
FRANCESCO MENNA
————————————————————————————————————————
Legge10 aprile 1951, n. 287 e successive modifiche
Art. 12) INCOMPATIBILITA’ CON L’UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE
Non possono assumere l’ufficio di Giudice popolare:
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo
Stato in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Aggiungi ai preferiti : Permalink.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

  • “Dark Wings”, di @krishaskies, presente nella Lista di Prima Selezione dei Premi Wattys IT 2018. Leggi gratuitamente!