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Il contributo di Confindustria alla ‘Carta di Pescara’

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Il presidente di Confindustria Chieti – Pescara, Gennaro Zecca

Confindustria vuole riconoscere nella Carta di Pescara il percorso sperimentale di
semplificazione amministrativa per le imprese del Territorio, di cui all’art. 37 del DL 98/13, in
un momento storico in cui è doverosa la cooperazione fra Amministratori della Cosa Pubblica e
portatori di interesse per la ripresa economica.
Tuttavia se la Carta di Pescara non incide significativamente sui percorsi amministrativi di
ottenimento delle autorizzazioni ambientali, si rischia davvero che il progetto si traduca in un
nulla di fatto. Infatti il ciclo virtuoso descritto nella Carta di Pescara potrebbe non attivarsi mai
dal momento che, come prerequisito di adesione, bisogna essere già in una zona di piena
conformità normativa e in possesso di tutte le autorizzazioni di legge per l’esercizio dell’attività
produttiva, per essere certificati ISO 14001/EMAS.
Ci preme quindi evidenziare in questa sede le criticità che ogni giorno l’Impresa sperimenta per
l’accesso alle autorizzazioni ambientali e, a partire da queste, disegnare le linee di intervento
puntuali, sempre orientate ai valori di sostenibilità, innovazione e interconnessione.
L’evoluzione della normativa Ambientale – fra DPR 227/11 che impone lo SPORTELLO unico alle
IMPRESE come destinatario delle istanze autorizzative, il DPR 59/13 che impone
l’accorpamento dei procedimenti amministrativi per le autorizzazioni negli impianti diversi da
quelli soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, e il DDL Delrio, con l’abolizione delle
Province – che in Abruzzo hanno gestito per anni le deleghe in materia ambientale su emissioni
in atmosfera, comunicazione gestione rifiuti in procedura semplificata, autorizzazioni delle
discariche di inerti e collaudi di procedimenti di bonifica, scarichi in recettore superficiale e
Autorizzazioni Uniche ambientali – e anche cofattori locali come l’accorpamento delle funzioni
tecniche di controllo di ARTA fra Pescara e Chieti – hanno di fatto creato una serie di ulteriori
appesantimenti burocratici, confusione sulla modulistica di accesso alle procedure e vacatio dei
soggetti responsabili di procedimenti.

1 .Organizzazione dello Sportello Unico alle Imprese.
SPORTELLO unico alle IMPRESE. Il DPR 227/11 capo IV art. 5 individua nello Sportello unico per
le attività produttive competente per territorio il soggetto destinatario delle richieste di
autorizzazioni in materia ambientale.
Di fatto l’attuazione del c. 2 dell’art 5 non si è mai completata. 2. Con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico, per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa,
previa intesa con la Conferenza Unificata, è adottato un modello semplificato e unificato per la
richiesta di autorizzazione.

Attualmente le procedure di inserimento documenti e richieste di autorizzazioni ambientali non
sono unificate fra i vari SUAP e si riscontra puntualmente la non capienza di alcuni sistemi
telematici alla ricezione della documentazione, o il default dei Portali on line.
Confindustria propone

• uniformazione dei servizi di Sportello Unico per l’accesso alle procedure ambientali: tutti gli Sportelli unici debbono adottare lo stesso sistema di acquisizione telematica della documentazione

• con screening dei percorsi autorizzativi ambientali a seconda dell’iniziativa imprenditoriale: un imprenditore deve poter accedere allo Sportello Unico e ricevere, a seconda dell’iniziativa imprenditoriale, una informazione di base sulle procedure ambientali da attivare;

• preistruttoria on line e pianificazione della procedura (individuazione soggetti competenti, con riferimenti e definizione delle date di 2 conferenze dei servizi e timing di chiusura): l’inserimento a Portale della documentazione deve essere verificato entro un tempo certo con attestazione dell’accettazione e dell’integrità documentale, definizione delle date di invio agli Enti Competenti e definizione delle date di Conferenza dei servizi istruttoria e decisoria, e tempo massimo di chiusura de procedimento.

2. procedure di Valutazione di Impatto Ambientale/Screening/Autorizzazione Integrata
Ambientale o Unica Ambientale: replicazione delle procedure.
Le iniziative imprenditoriali si trovano a dover intraprendere due percorsi paralleli o
subordinati, come la richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale o Unica Ambientale e le
procedure di Screening di Compatibilità Ambientale o Studio di Impatto ambientale, con
dilatazione dei tempi complessivi e soprattutto replicazione di interi segmenti della procedura,
per il semplice fatto di trovarsi di fronte a interlocutori diversi rappresentativi dello stesso Ente.
Non di rado in sede di Conferenza dei Servizi indetta per il rilascio all’autorizzazione alla
costruzione e/o esercizio dell’attività, le imprese si vedono istruttorie sospese con richieste di
integrazioni pertinenti il procedimento già concluso della Valutazione Ambientale.
Confindustria propone
l’accorpamento delle procedure di VIA/VA e AIA/AUA, con riconoscimento degli effetti della
procedura in sede di Conferenza dei servizi istruttoria e decisoria per l’autorizzazione
all’esercizio dell’attività, e in particolare:

• servizio di screening on line dei percorsi autorizzativi ambientali a seconda dell’iniziativa imprenditoriale,
integrati per le procedure di verifica di compatibilità per la localizzazione del progetto e requisiti tecnici per la costruzione e/ o esercizio

• preistruttoria on line della documentazione trasmessa, con verifica entro un tempo certo con attestazione dell’accettazione e dell’integrità documentale, e definizione di un diagramma di flusso della procedura amministrativa, e di un cronoprogramma

• definizione dei contenuti minimi di pubblicazione on line;

3. CARTOGRAFICA TEMATICA REGIONALE AGGIORNATA, PUBBLICA, ACCESSIBILE E GRATUITA (PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA) E RICONCILIATA CON I PIANI REGOLATORI COMUNALI
La cartografia Regionale della pianificazione sovraordinata e la cartografia della Pianificazione
Regolatoria Comunale non collimano. Le imprese si trovano di fronte a cartografie non
aggiornate con le modifiche derivanti dal recepimento delle osservazioni e a cartografie non
univoche.
Confindustria propone
l’aggiornamento del Geoportale con le informazioni del SITAP “riconciliata” con la pianificazione
locale.

4. QUALITA’ DELL’ARIA:
Il Nuovo Piano Regionale di qualità dell’aria, a fronte di un miglioramento complessivo dei dati,
e soprattutto di una chiara marginalità del contributo emissivo derivante dalle attività di
impresa rispetto alle infrastrutture e agli impianti di combustione non industriali, e senza
l’aggiornamento della base di dati di monitoraggio – trascurando anche le campagne di
monitoraggio ARTA nel 2014 – ora impone su un territorio ancora più esteso, la misura di
Divieto MD2, ovvero di divieto di incremento delle emissioni di singoli inquinanti derivanti dalla
attività industriali e artigianali delle zone di risanamento nell’ambito delle procedura di
autorizzazione ai sensi del DLGS 152/06 e s.m.i (NOX, SOX, CO2, PM10).
Questa misura si traduce in un depotenziamento ulteriore dell’iniziativa di impresa e in un
incentivo di fatto alla delocalizzazione.

Confindustria propone
Premesso che Confindustria ha cercato di individuare un polmone di ridistribuzione delle quote
emissive alle imprese dismesse fra quelle dotate di AIA, ma di fatto tale serbatoio di quote è
limitato alla Cartiera Burgo e al Cementificio Sacci, nella zona rossa, ci preme chiarire che è
necessario introdurre due misure di deroga al divieto MD2 (attualmente vigente che vieta alle
aziende nella zona di risanamento di Chieti /Pescara l’apertura di un nuovo punto di emissione
se non bilanciato dalla chiusura/riduzione di altro punto per pari valore emissivo) :

• la non applicabilità del divieto nel caso in cui l’azienda dimostri l’impiego di sistemi di abbattimento conformi UNI EN 779, ovvero si applichi una BAT che garantisce la non rilevabilità strumentale delle polveri sottili al camino

• la non applicabilità del divieto nel caso in cui l’azienda dimostri in alternativa, con un modello validato di simulazione della dispersione degli inquinanti in atmosfera (es WINDIMULA), che in prossimità del primo recettore residenziale, la concentrazione dei parametri osservati NOX, SOX, CO2, PM10 sia conforme ai limiti di cui al DLGS 155/10 come aggiornato dal DLGS 250/12. Si osserva che il DLGS 250/12 ridefinisce il concetto di “valore limite”, come il “livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso” e di zonizzazione, dando prevalenza al concetto di agglomerato, e non di limiti geografici dei Comuni.

• la definizione di un database unico per i controlli in zona rossa, con dati prodotti dalle imprese e dall’ARTA, per
la costruzione di un sistema dinamico e sempre realmente aggiornato di monitoraggio del contributo emissivo
delle imprese;
• l’adozione di efficaci misure atte a ridurre gli impatti emissivi delle fonti più rilevanti (ex D Lgs. 155/2010),
limitando gli apporti da traffico veicolare e caldaie domestiche per riscaldamento. A tal fine suggeriamo la
valutazione da parte del Decisore, di misure di agevolazione o sgravio alle famiglie, per il miglioramento del
filtraggio o per la sostituzione di caldaie domestiche ormai obsolete.
• L’implementazione di un piano traffico che favorisca la riduzione delle emissioni climalteranti, attraverso la
promozione delle fonti energetiche alternative, l’efficientamento energetico degli edifici, la mobilità sostenibile,
sfruttando anche gli strumenti normativi di finanziamento nazionali, a disposizione degli enti locali, come, ad
esempio, lo schema di decreto ministeriale concernente il programma sperimentale nazionale di mobilità
sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, trasmesso alla Presidenza del Senato il 10 maggio 2016 (che si allega per
comodità di consultazione);
• Maggiore attenzione alle imprese di trasporto e ai terminal ubicati nelle aree urbane e, in particolare, nel nodo
logistico Interporto d’Abruzzo, situato nell’area Chieti Pescara, in prossimità dell’aeroporto, tassello da inserire
anch’esso nel puzzle del “quadri emissivo” della zona rossa.
SCARICHI IN RECETTORE CONSORTILE:
Vista la complessità della situazione amministrativa dell’ACA e dei sistemi di depurazione
Consortile e gli effetti di inquinamento del Fiume Pescara, vista la manca di riconoscimento
dell’efficacia del DPR 227/11 su taluni scarichi industriali, vista la possibilità sancita dall’art 37 c.
3 DL 69/13 per cui è possibile individuare i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di
competenza è sostituito da una comunicazione dell’interessato,
Confindustria propone
• l’alienazione dai procedimenti autorizzativi di rinnovo allo scarico in recettore fognario dai procedimenti AUA, in
caso di autocertificazione della conformità allo scarico in recettore superficiale – quindi con un livello di
depurazione maggiore di quello richiesto per lo scarico in fognatura – invarianza quali – quantitativa di processo e tetto di portata.

6. AGGIORNAMENTO DELLE AIA AL DLGS 46/ 14
Con il decreto Legislativo 46/14 entrano in regime di Autorizzazione Integrata Ambientale molte
attività nuove. Vista la mole di lavoro che grava sulla Regione, visto che l’istruttoria sui nuovi
entranti è da intendersi prioritaria, ai fini di una tutela dell’ambiente, rispetto alle istruttorie di
rinnovo dei soggetti già titolari di provvedimenti autorizzativi, vista la numerosità di aziende
che hanno chiesto il rinnovo e sono in un limbo non chiaro fra vecchia e nuova normativa in
attesa dell’apertura di un procedimento, e vista la possibilità sancita dall’art 37 c. 3 DL 69/13
per cui è possibile individuare i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è
sostituito da una comunicazione dell’interessato,

Confindustria propone
che la definizione delle istruttorie di rinnovo AIA ormai scadute comprenda un ruolo fattivo dei
soggetti proponenti, mediante Autocertificazione del gestore e perizia asseverata di tecnico
abilitato del rispetto delle prescrizioni del provvedimenti autorizzativi in essere, con invarianza
quali – quantitativa di processo e quantificazione della riduzione delle emissioni complessive.

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