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Il contributo a fondo perduto

Il contributo può essere erogato a soggetti (individuali e collettivi) titolari di partita IVA che:

  • esercitino attività di impresa con ricavi) fino a 5 milioni di euro nel 2019 (compresi gli enti non commerciali in relazione alle attività commerciali svolte);
     
  • esercitino attività di lavoro autonomo con compensi (art. 54, c. 1, TUIR) fino a 5 milioni di euro nel 2019;
     
  • siano titolari di reddito agrario 

 I soggetti iscritti  alla Assicurazione generale obbligatoria (AGO) (artigiani, commercianti, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) riceveranno sia l’indennità del mese di aprile sia il contributo a fondo perduto.

Sono esclusi:

  • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del contributo;
     
  • gli enti pubblici (art. 74, c. 2, TUIR);
     
  • intermediari finanziari (art. 162-bis, c. 1, lettera a, TUIR);
     
  • società di partecipazioni finanziarie e non finanziarie (art. 162-bis, c. 1, lettere b-c, TUIR);
  • liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23.02.2020 e lavoratori co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS (indennità art. 27);
  • lavoratori dello spettacolo (indennità art. 38).
     
  • lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che:

l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 di quello di aprile 2019 (es: aprile 2019 € 10.000,00/3×2= 6.666  se aprile 2020  il fatturato sarà  € 6.000 prenderà il fondo perduto se invece sarà € 7000,00 non prenderà nulla) 

Il contributo a fondo perduto spetta anche in assenza dei requisiti di cui al punto precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 01.01.2019;

 Per questi soggetti, pertanto, il contributo a fondo perduto spetta anche se, ad esempio, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 fosse addirittura superiore a quello di aprile 2019. In assenza della possibilità di effettuare il rapporto tra i ricavi (ad es. costituzione dopo il30.04.2020) spetterà il contributo minimo di cui si dirà più avanti non essendo prevista per questi soggetti una diversa modalità di calcolo.

L’ammontare del contributo a fondo perduto si determina calcolando preliminarmente la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 e quello di aprile 2020.

A detta differenza dovranno essere applicate le seguenti percentuali in base all’ammontare di ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020 (data di entrata in vigore del decreto), quindi il 2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare:

  • 20% se i ricavi o compensi sono stati <= ad euro 400.000;
     
  • 15% se i ricavi o compensi sono stati > di euro 400.000 e <= ad euro 1.000.000;
     
  • 10% se i ricavi o compensi sono stati > di euro 1.000.000 e<= ad euro 5.000.000

Viene comunque riconosciuto un contributo a fondo perduto minimo fino 1.000 euro alle persone fisiche e fino a 2.000 euro ai soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per ottenere il contributo a fondo perduto occorre presentare un’istanza con l’indicazione della sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti, le cui modalità di effettuazione, il suo contenuto e i termini di presentazione saranno definiti da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che  fisserà la data di avvio della procedura telematica per la presentazione dell’istanza.

Giovanna Greco

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